Sanzioni Diritto Annuale

La cartella esattoriale viene inviata a tutte le imprese con irregolarità nei pagamenti del diritto annuale. Vengono inoltre bloccati il rilascio del certificato Registro Imprese e l'accesso ai bandi per contributi camerali.

Ultimo aggiornamento:

03 Gennaio 2023

Tempo di lettura:

In caso di mancato o tardato pagamento

Tutte le imprese che hanno commesso una violazione sul diritto annuale, ovvero che:

  • hanno omesso del tutto il versamento;
  • hanno effettuato un versamento incompleto;
  • hanno effettuato un versamento in ritardo

sono soggette a una sanzione amministrativa tramite emissione di una cartella esattoriale.

Quanto tempo ho per evitare la cartella esattoriale?

Entro un anno dalla scadenza del diritto annuale puoi fare ravvedimento versando una sanzione ridotta (oltre al tributo mancante e agli interessi). Sulla pagina del ravvedimento troverai tutte le informazioni necessarie.

Dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, le imprese con versamento omesso o incompleto del diritto annuale non possono ottenere la certificazione del Registro delle Imprese.

Le imprese non in regola con il diritto annuale, inoltre, non possono accedere ai contributi camerali.

Certificato bloccato. Cosa devo fare?

Per sbloccare la posizione della tua impresa devi versare il tributo mancante. Trovi tutte le informazioni sulla pagina sblocco del certificato.

Calcolo del tributo residuo

Il tributo residuo iscritto in cartella esattoriale è la differenza fra il dovuto e il pagato.

Se però è presente almeno un versamento nel periodo in cui è previsto il pagamento con 0,40%, il residuo si calcola come differenza fra il dovuto aumentato dello 0,40% e il pagato.

I versamenti effettuati oltre la scadenza con 0,40% (quindi, in ritardo) e privi di un valido ravvedimento vengono anch'essi sottratti ai fini del calcolo del tributo mancante, ma rientrano nella base per il calcolo della sanzione.

Calcolo della sanzione

La sanzione è del 30% sul residuo non versato (come da sezione precedente) e sugli importi già pagati ma in ritardo.

Per il diritto annuale di prima iscrizione (nuove imprese e unità locali), in cui non esiste la possibilità del versamento con 0,40%, la sanzione è del 10% per i primi trenta giorni di ritardo e del 30% in tutti gli altri casi.

In caso di recidiva dopo aver ricevuto altre sanzioni sul diritto annuale, la percentuale può essere aumentata fino al 42%.

Al contrario, è possibile che la sanzione presente in cartella esattoriale sia più bassa di quella che risulterebbe dal precedente calcolo, per il principio delle "violazioni continuate". Se un contribuente commette violazioni su più anni, senza ricevere alcuna notifica di violazione relativa al diritto annuale, la sanzione complessivamente irrogata (somma delle sanzioni dei singoli anni) non deve essere superiore alla più alta fra esse aumentata del 200%.

Calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati con la formula standard Capitale x tasso x giorni : 36500.

La data di partenza è:

  • per le nuove imprese e unità locali, lo specifico termine di versamento (30º giorno dopo la protocollazione della domanda di iscrizione);
  • per le imprese e unità locali già esistenti, il termine ordinario (scadenza uguale a quella del pagamento del primo acconto delle imposte sul reddito);
  • se però è stato effettuato almeno un versamento nel periodo previsto con 0,40%, si parte da questa seconda scadenza.

La data finale per il calcolo degli interessi è:

  • il giorno di effettivo pagamento (per quanto già versato ma in ritardo)
  • la data di consegna ruoli all'Agente della Riscossione, per i tributi omessi in tutto o in parte.

Il tasso è quello di interesse legale previsto per ogni anno solare dall'articolo 1284 del Codice Civile. Se il periodo comprende giorni di anni diversi, la formula è ripetuta per ogni anno e poi i risultati vengono sommati (metodo della "capitalizzazione semplice").

A cura di

Ufficio Diritto Annuale

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612761-762

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991447-473

diritto.annuale@ptpo.camcom.it



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