Etichettatura delle calzature

Le calzature destinate al consumatore finale devono essere dotate di etichetta, come stabilito dalla Direttiva 94/11/CE recepita in Italia con D.M. 11/04/1996, modificato con D.M. 30/01/2001.

Ultimo aggiornamento:

24 Gennaio 2023

Tempo di lettura:

Componenti di una calzatura

La calzatura è composta da tre parti:

  • tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna;
  • rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede, interni alla scarpa;
  • suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta a usura.

Parti della scarpa che devono essere etichettate:

parti della scarpa che devono essere etichettate

I materiali usati nella produzione delle calzature possono essere:

  • cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato per evitare la marcescenza);
  • cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa);
  • materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute);
  • altre materie (para o gomma).

Simboli dei materiali che compongono le differenti parti della calzatura:

simboli dei materiali che compongono le differenti parti della calzatura
Attenzione

Nel caso in cui le calzature siano destinate alla vendita al consumatore i materiali usati nella produzione della calzatura non sottostanno agli obblighi delle nuove disposizioni sull'utilizzo dei termini di cuoio, pelle e pelliccia (D.Lgs. n. 68/2020)

Caratteristiche dell'etichetta

L'etichetta delle calzature deve avere le seguenti caratteristiche:

  • essere presente su almeno una delle calzature, stampata, incollata, goffrata (cioè impressa in rilievo) o applicata ad un supporto attaccato al prodotto;
  • essere redatta in lingua italiana utilizzando i termini e/o la simbologia elencati nell'Allegato I al D.M. 11/04/1996; il simbolo o la descrizione devono figurare vicino ai simboli (pittogrammi) che si riferiscono alle tre parti della calzatura, anch'essi prescritti dal medesimo Allegato I;
  • essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta;
  • contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola esterna (se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo).

Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua italiana o in altra lingua dell'Unione europea).

In ogni caso, il fabbricante è responsabile della veridicità delle informazioni riportate sull'etichetta.

Attenzione

Il DM 11/04/1996 sull'etichettatura dei materiali usati nelle componenti delle calzature non si applica a:

  • calzature d'occasione usate;
  • calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;
  • calzature di protezione disciplinate dalle norme relative ai dispositivi di protezione individuale;
  • calzature disciplinate dal D.P.R. n. 904/1982.

Obblighi degli operatori

Il fabbricante o il rappresentante del fabbricante con sede nell'Unione Europea o l'importatore: deve apporre l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute.

Il venditore al dettaglio deve:

  • verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita;
  • esporre in modo visibile, nei luoghi di vendita al consumatore finale, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

Gli operatori che vendono online devono riportare sui siti web di vendita la composizione delle calzature, utilizzando la stessa simbologia oppure una descrizione.

Sei un venditore al dettaglio e cerchi un esempio di cartello da esporre?

Sul sito della Camera di commercio di Milano-MonzaBrianza-Lodi puoi trovare un esempio di cartello illustrativo da esporre presso il tuo punto vendita.

Sanzioni

La violazione delle prescrizioni riguardanti l'etichettatura delle calzature contenute nella Direttiva 94/11/CE è sanzionata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 190/2017.

La violazione delle prescrizioni contenute nel Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) è sanzionata variamente dal medesimo Decreto.

A cura di

Ufficio Vigilanza e Sanzioni

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612785

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991485

sicurezza.prodotti@ptpo.camcom.it



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