Installazione di impianti

Sono installatori di impianti le imprese che intendono svolgere le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, idro-termo sanitari, antincendio posti al servizio di edifici o delle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d'uso di cui all'articolo 1 D.M. 37/2008.

Ultimo aggiornamento:

04 Gennaio 2024

Tempo di lettura:

Soggetti interessati

Le imprese che intendono svolgere attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti collocati all'interno o nelle relative pertinenze di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Gli Uffici interni di imprese non installatrici esclusivamente per le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti relativi alle proprie strutture interne.

Gli impianti sono classificati in:

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  • impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
  • impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
  • impianti di protezione antincendio.

Sono esclusi dall'applicazione della Legge gli interventi di ordinaria manutenzione sugli impianti previsti dall'art. 2 c. 1 lett. d del DM 37/08 relativi a:

  • contenere il degrado normale d'uso;
  • eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi e che non modificano la struttura essenziale dell'impianto o la sua destinazione d'uso.

Requisiti e Responsabile Tecnico

Requisiti Morali

Assenza di misure previste dalle leggi antimafia (D. Lgs. 159/2011) ovvero di misure di sicurezza ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso. Per l'individuazione di chi deve possedere tale requisito si rinvia alla tabella dei soggetti che devono compilare l'autocertificazione antimafia.

Requisiti tecnico-professionali

Ogni impresa deve designare un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dall' art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008, preposto allo svolgimento dell'attività impiantistica.

I requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti:

  • dal titolare;
  • da un legale rappresentante;
  • dal responsabile tecnico preposto.

Ai fini dell'annotazione nella sezione speciale artigiana del registro imprese, qualora l'attività di installazione impianti sia l'attività prevalente dell'impresa, la carica di responsabile tecnico deve essere rivestita dal titolare per le imprese individuali, da uno dei soci partecipanti al lavoro per le società di persone, per le s.r.l. e per le società cooperative, da uno dei soci accomandatari per le s.a.s.
Qualora l'attività di installazione impianti sia secondaria rispetto a un'altra attività prevalente artigiana, il responsabile tecnico può anche essere un dipendente o un collaboratore familiare.

Responsabile Tecnico

Il Responsabile Tecnico svolge tale funzione per una sola impresa ed è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Può essere nominato Responsabile Tecnico il titolare dell'Impresa Individuale, un socio o uno degli amministratori della società, oppure un dipendente o un collaboratore familiare.

I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  1. diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  2. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è di un anno;
  3. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è di due anni;
  4. prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti. Sono da considerarsi operai specializzati coloro che sono inquadrati al 4°, 5° livello e superiori del settore industria, oppure al 4°, 3° livello e inferiori del settore artigianato;
  5. i periodi di inserimento e le prestazioni lavorative (sopra indicati) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari:
    • che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa generica nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
    • che sono in possesso del diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività e che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa generica nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a due anni. Il periodo di inserimento per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è di un anno;
    • che sono in possesso di titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale e che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa generica nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a quattro anni. Il periodo di inserimento per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è di due anni.

Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato all'estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy utilizzando l'informativa e la modulistica disponibile alla pagina del sito del Ministero.

Come presentare la pratica

Le imprese che intendono iniziare una delle attività di impiantistica devono presentare una pratica al Registro delle Imprese per l'iscrizione di Impresa Individuale con immediato inizio dell'attività, l'aggiunta/inizio di attività su Impresa Individuale già iscritta o l'aggiunta/inizio attività di società.

A tale pratica dovranno essere allegati, firmati digitalmente, per ciascun soggetto interessato:

  1. la Segnalazione Certificata di Inizio attività
  2. Dichiarazione antimafia (Modello Intercalare L e Modello Intercalare PG/L)

In caso di mancata regolarizzazione o di non possesso dei requisiti richiesti sarà adottato un provvedimento di inibizione all'inizio dell'attività o di divieto di prosecuzione dell'attività.

Diritti e bolli

Oltre ai diritti e bolli previsti per le pratiche Registro Imprese sono dovuti ulteriori diritti di segreteria pari ad € 9,00 per le imprese individuali e € 15,00 per le società.

Termine di presentazione

Nella pratica del Registro delle Imprese indicare come data di inizio attività e di nomina del responsabile tecnico: la data di invio della pratica.

Dichiarazione di conformità dell'impianto

Le Dichiarazioni di Conformità degli impianti sono rilasciate dalle imprese installatrici abilitate al committente, al termine dei lavori, ed entro 30 giorni l'impresa installatrice deposita la Dichiarazione di Conformità in due copie presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto.

Le dichiarazioni di conformità cartacee devono:

  1. essere assolutamente leggibili (ai fini della loro archiviazione ottica);
  2. essere compilate in ogni parte;
  3. essere compilate a nome del titolare della ditta o legale rappresentante della società;
  4. essere firmate dal titolare o legale rappresentante e dal responsabile tecnico, se diverso dal primo.

Le Dichiarazioni devono essere redatte sulla base del nuovo modello Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola e d'arte approvato con il Decreto Dirigenziale 19/05/2010.

Con lo stesso decreto è stato anche approvato il nuovo modello per la Dichiarazione di conformità dell'impianto ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici .

Sanzioni

Alle violazioni degli obblighi in materia di dichiarazione di conformità si applicano le sanzioni amministrative da € 100,00 a € 1.000,00.

Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal Decreto 37/2008 si applicano le sanzioni amministrative da € 1.000,00 a € 10.000,00.

Le violazioni, comunque accertate, sono comunicate alla Camera di commercio che provvede all'annotazione nell'Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro delle Imprese in cui l'impresa risulta iscritta.

La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti comporta, nei casi di particolare gravità la sospensione temporanea dell'iscrizione dell'impresa dal Registro delle Imprese o dall'Albo delle Imprese Artigiane.

All'irrogazione delle sanzioni provvedono le Camere di commercio.

Sono nulli, ai sensi dell'art. 1418 del c.c., i patti stipulati da imprese non abilitate, tale nullità può essere fatta valere solo dal committente, fermo restando il diritto di risarcimento di eventuali danni.

Termine del procedimento

Il termine per il procedimento di iscrizione della domanda è stabilito dal comma 8, art. 11, del D.P.R. 581/1995.

Modulistica

PDF Office LibreOffice Descrizione
Modello Antimafia Intercalare L in formato pdf   Modello Antimafia Intercalare L in formato OpenDocument Modello Antimafia Intercalare L
Modello Antimafia Intercalare PG/L in formato pdf   Modello Antimafia Intercalare PG/L in formato OpenDocument Modello Antimafia Intercalare PG/L
Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali in formato pdf     Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali
Modulo Segnalazione Certificata di Inizio attività installazione degli impianti all'interno degli edifici in formato pdf   Modulo Segnalazione Certificata di Inizio attività installazione degli impianti all'interno degli edifici in formato OpenDocument Segnalazione Certificata di Inizio attività installazione degli impianti all'interno degli edifici
Modulo Nomina di un ulteriore Responsabile Tecnico o sostituzione di Responsabile Tecnicoin formato pdf   Modulo Nomina di un ulteriore Responsabile Tecnico o sostituzione di Responsabile Tecnico in formato OpenDocument Nomina di un ulteriore Responsabile Tecnico o sostituzione di Responsabile Tecnico nell'ambito delle stesse lettere per cui l'impresa risulta già abilitata
Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte rilasciata al committente dall'impresa installatrice in formato pdf  Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte rilasciata al committente dall'impresa installatrice in formato Word   Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte rilasciata al committente dall'impresa installatrice
Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte rilasciata dagli uffici tecnici interni di imprese non installatrici in formato pdf Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte rilasciata dagli uffici tecnici interni di imprese non installatrici in formato Word   Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte rilasciata dagli uffici tecnici interni di imprese non installatrici
Verifica preliminare del possesso dei requisiti professionali per installazione degli impianti all'interno degli edifici in formato pdf   Verifica preliminare del possesso dei requisiti professionali per installazione degli impianti all'interno degli edifici in formato OpenDocument Verifica preliminare del possesso dei requisiti professionali per installazione degli impianti all'interno degli edifici

Riferimenti normativi

L. 5/03/1990 n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti.

D.M. 22/01/2008 n. 37 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3717 del 13/03/2019 - Abilitazione impiantisti.

D.M. 29/09/2022 n. 192 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. n. 248 del 2/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

A cura di

Servizio Albi e Ruoli

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612884-719
rea@ptpo.camcom.it

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991439-446-452-457-462-470-478
albi@ptpo.camcom.it



Valutazione della pagina

Aiutaci a migliorare!
Con questo modulo puoi segnalare anche problemi di accessibilità ai contenuti.

Giudizio positivo
Giudizio sufficiente ma pagina migliorabile
Giudizio negativo

Indicando i motivi della tua valutazione puoi fornirci elementi utili a migliorare questa pagina: puoi selezionare una o più opzioni e aggiungere una descrizione del motivo.

Questi campi sono facoltativi.

Indicando il tuo indirizzo email potremo aiutarti a risolvere i problemi che riscontri nell'uso di questa pagina.

Attenzione: ti preghiamo di utilizzare questo modulo solo per informazioni e suggerimenti sull'usabilità del sito e non per avere informazioni sul contenuto. Per quello ti preghiamo di riferirti alla sezione contatti.


Ultimi aggiornamenti

25 Marzo 2024

Verifica dinamica requisiti attività di agente di affari in mediazione

Attivata la procedura di verifica dinamica per tutte le società o imprese individuali iscritte al Registro Imprese di Pistoia.

21 Febbraio 2024

Convocazione esame per Agenti Immobiliari

Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in Mediazione si terranno il giorno giovedì 7 marzo 2024 alle ore 14:45 presso la sede di Prato.

07 Febbraio 2024

Convocazione esame per Agenti Immobiliari

Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in Mediazione si terranno il giorno mercoledì 28/02/2024 alle ore 14:45.

05 Dicembre 2023

Convocazione esame per Agenti Immobiliari

Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in Mediazione si terranno il giorno martedì 19 dicembre alle ore 14:45 presso la sede di PISTOIA.

01 Dicembre 2023

Nuova modalità di presentazione delle domande di esame mediatori

Dal 1° dicembre la Camera di commercio ha adottato una nuova modalità semplificata per iscriversi agli esami abilitanti collegandosi alla piattaforma dedicata.

04 Ottobre 2023

Convocazione esame per Agenti Immobiliari

Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in Mediazione si terranno il giorno martedì 24/10/2023 alle ore 14:45.

11 Luglio 2023

Convocazione esame per Agenti Immobiliari

Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in Mediazione si terranno il giorno mercoledì 26 luglio alle ore 09:30 presso la sede di Prato.

03 Luglio 2023

Convocazione esame per Agenti Immobiliari

Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in Mediazione si terranno il giorno martedì 11 luglio alle ore 10:15.