Iscrizioni, modifiche e cancellazioni artigiane

Come iscrivere, modificare, sospendere e cancellare l’impresa Artigiana nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Ultimo aggiornamento:

04 Gennaio 2024

Tempo di lettura:

Iscrizioni

Per ottenere l'annotazione artigiana nella sezione speciale del Registro imprese, l'impresa deve presentare alla Camera di commercio, nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e conforme alle disposizioni del D.P.R. 445/2000.

Link utili

Guida Artigianato

Decorrenza annotazione artigiana

L'annotazione alla sezione artigiana decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione è sottoscritta:

  • per le imprese individuali: dall'imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale;
  • per le imprese in forma societaria: dal legale rappresentante della società e da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori della stessa.

Modulistica e allegati

Modelli base: I1 – I2 – S5 – UL + modello AA + (intercalari P)

Riquadri da compilare obbligatoriamente nel modello AA:

  • Riquadro 1: sede dell'impresa
  • Riquadro 2: attività
  • Riquadro 3: maestranze occupate
  • Riquadro 4: attrezzature e macchinari
  • Distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante/titolare.
ATTENZIONE:

Quando la pratica è esclusivamente artigiana, il modello base dovrà essere compilato solo nel riquadro obbligatorio relativo all’intestazione della pratica.

Eventuali Intercalari P, per indicare se i soci sono partecipanti oppure no (da compilare obbligatoriamente per permettere di verificare i requisiti artigiani) e per comunicare gli eventuali collaboratori familiari dei soci. L'Intercalare P dovrà essere inserito come "nuova persona" e compilato nei DATI GENERALI e nel riquadro AA/dati artigiani, inserendo sia il flag nella casella "partecipazione al lavoro" sia la data di inizio della partecipazione al lavoro che dovrà essere uguale a quella di inizio dell'attività artigiana. Nel caso di impresa individuale il collaboratore familiare deve essere indicato nell'intercalare P riquadro AB.

Allegati

  1. eventuale permesso di soggiorno;
  2. eventuale documentazione legata al tipo di attività;
  3. in caso di svolgimento di lavorazioni artistiche e tradizionali (lettera c), idonea documentazione atta a comprovare lo svolgimento di detta lavorazione;
  4. modello soci lavoranti e non lavoranti per le società cooperative.
ATTENZIONE:

In caso di iscrizione di società cooperativa è obbligatorio compilare e allegare alla pratica ComUnica il modello dell'elenco soci lavoranti e non lavoranti per poter verificare la partecipazione della maggioranza (disponibile in StarWeb: Modello dichiarazione relativa a elenco soci lavoranti e non lavoranti per le società cooperative ) oltre al permesso di soggiorno per soci extracomunitari.

Unità locali

Nel caso in cui l’attività artigiana venga svolta in una unità locale (UL) posta in provincia di Pistoia o di Prato e la sede dell’impresa sia ubicata in altra provincia, spetta alla Camera di commercio di Pistoia-Prato accertare il possesso dei requisiti artigiani dandone comunicazione al registro imprese presso il quale è iscritta la sede che provvederà poi all’annotazione nella sezione speciale.

Collaboratori familiari

Imprese Individuali

Rientrano tra i collaboratori familiari: i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare nell'esercizio dell'impresa artigiana.

Sono considerati quali familiari:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il 3° grado:
    • discendenti (figlio, nipote, pronipote);
    • ascendenti (genitore, nonno, bisavolo);
    • collaterali (fratello, sorella, nipote - solo se figlio di sorella, fratello, zio);
  • affini entro il 2° grado:
    • genero/nuora;
    • coniuge del figlio del figlio (nipote);
    • coniuge del genitore (quando non sia anch'egli genitore);
    • cognati;
    • figlio solo del coniuge e figlio del figlio (nipote solo del coniuge);
    • i genitori, i nonni e i fratelli del coniuge.

Società Artigiane

Nel caso di collaboratore familiare di società artigiane:

  • Società in nome collettivo: si iscrive il collaboratore familiare del socio artigiano lavoratore;
  • Società in accomandita semplice: si iscrive il collaboratore familiare del socio accomandatario; in questo tipo di società tutti gli accomandatari devono prestare attività lavorativa, mentre gli accomandanti possono prestarla solo in qualità di collaboratore dell'accomandatario, se familiare dello stesso;
  • Srl Unipersonale: si iscrive il collaboratore familiare del socio unico;
  • Srl Pluripersonali: si iscrive il collaboratore familiare del socio artigiano lavoratore.

Modulistica da compilare

Imprese Individuali

  • I2 compilato al riquadro AB/dati artigiani (verificare grado di parentela, data, evento);
  • distinta firmata digitalmente dal titolare.

Società Artigiane

  • intercalare P con compilazione dei riquadri 1, 2, dati generali, AB/dati artigiani (verificare grado di parentela, data, evento)
  • distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante.

Allegati

Permesso di soggiorno per i collaboratori extracomunitari.

Modifiche

Imprese Individuali

La normativa regionale non prevede adempimenti a carico delle imprese individuali. Ogni tipo di variazione (sede, residenza del titolare, apertura di unità locali, ed altro) che non comporti la perdita dei requisiti artigiani o variazioni a livello previdenziale deve essere comunicata esclusivamente al Registro delle Imprese.

Società Artigiane

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a presentare entro 30 giorni le seguenti modificazioni intervenute nella partecipazione dei soci all'attività produttiva:

  1. ammissione di nuovi soci partecipanti al lavoro;
  2. variazione della partecipazione al lavoro da parte dei soci (passaggio da socio lavorante a non lavorante, e viceversa);
  3. recesso di socio partecipante (solo per le società cooperative).

Modulistica

Ammissione nuovi soci

  • S5 (UL) – modello intercalare AA – Modelli intercalari P per i nuovi soci compilati nel riquadro 1 (dati anagrafici) e nel riquadro AB (partecipazione manuale).
  • Distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante.

Modifica partecipazione manuale dei soci

  • S5 (UL) – modello intercalare AA – Modelli intercalari P per le modifiche relative ai soci compilati nel riquadro 1 (dati anagrafici) e AB con inserita la data ed il tipo di variazione (quindi passaggio da partecipante a non partecipante o da non partecipante a partecipante).
  • Distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante.

Allegati: permesso di soggiorno per soci extracomunitari lavoranti e/o eventuale documentazione legata al tipo di attività.

Recesso soci partecipanti

Tale dichiarazione non è richiesta in caso di recesso di socio con atto di cui è stata richiesta l'iscrizione al registro delle imprese. L'ufficio artigianato provvederà all'aggiornamento degli elenchi previdenziali artigiani presso l'INPS senza richiedere alcun adempimento all’impresa.

Cooperative Variazione partecipazione dei soci

In caso di modifica della partecipazione manuale dei soci in una società cooperativa, è obbligatorio compilare ed allegare alla pratica ComUnica il modello dell’elenco soci lavoranti e non lavoranti al fine di poter verificare la partecipazione della maggioranza (disponibile in StarWeb: Modello dichiarazione relativa a elenco soci lavoranti e non lavoranti per le società cooperative ). Confrontare il modello con quello precedentemente depositato ed estraibile da attiweb. Ricordarsi di chiedere eventuale permesso di soggiorno per nuovi soci extracomunitari.

Modulistica da compilare:

  • S5 (UL) – modello intercalare AA – Modelli intercalari P per tutti i soci receduti compilati nel riquadro 1 (dati anagrafici) e AB con inserita la data della modifica con scritto: recesso di socio.
  • Modello relativo all’elenco soci (come per prima iscrizione)
  • Distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante.
ATTENZIONE:

Ogni modifica presentata per i soci di un’impresa artigiana, comporta la verifica del mantenimento dei requisiti artigiani da parte dell’impresa medesima.

La verifica avviene tramite le risultanze della visura previdenziale e della visura storica registro imprese e assetti societari in caso di srl. Se l’ufficio accerterà la perdita dei requisiti, sarà attivato il procedimento di cancellazione d’ufficio.

Cancellazioni

L'impresa artigiana è tenuta a presentare la dichiarazione per la cancellazione dell'annotazione artigiana dalla sezione speciale del Registro Imprese solo nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla L.R. 53/2008 e precisamente per:

  1. superamento dei limiti dimensionali;
  2. mancata partecipazione al lavoro da parte del titolare o dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della L.R.53/2008;
  3. sopravvenuta incompatibilità a carico di socio di accomandatario di sas o socio unico di srl;
  4. prevalenza di attività non artigiana (in questo caso la dichiarazione per la cancellazione deve essere presentata contestualmente all'adempimento previsto per il Registro delle Imprese);
  5. per sospensione dell'attività artigiana (in questo caso la dichiarazione per la cancellazione deve essere presentata contestualmente all'adempimento previsto per il Registro delle Imprese);
  6. per trasferimento sede dell'attività artigiana in altra provincia.

Modulistica

Modelli: S5 – I2 – UL intercalare AA

Riquadri che devono essere obbligatoriamente compilati:

  • Riquadro 5: con indicazione della data di cessazione e della causale della stessa
  • Distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante/titolare.

Quando non si deve presentare la dichiarazione

L'impresa non è tenuta a presentare all'albo artigiani la dichiarazione per la cancellazione dell'annotazione artigiana dalla sezione speciale del Registro Imprese nei seguenti casi:

  1. quando chiede contestualmente la cancellazione dal Registro delle Imprese;
  2. quando presenta domanda/denuncia al Registro delle Imprese/Rea avente ad oggetto la cessazione dell'attività artigiana.

In questi casi è sufficiente la presentazione al Registro Imprese della relativa domanda/denuncia. Senza ulteriori adempimenti a carico dell'impresa, l'ufficio artigianato provvederà alla cancellazione dell'impresa dall'albo artigiani e del titolare/soci dagli elenchi previdenziali.

ATTENZIONE:

La sospensione di un’attività artigiana comporta la cancellazione dell’annotazione nella sezione speciale del RI e la sua ripresa dovrà essere trattata come una nuova iscrizione, in questo caso l’impresa oltre alla pratica di sospensione al registro imprese, dovrà presentare anche la dichiarazione per la cancellazione dell'annotazione artigiana dalla sezione speciale del Registro Imprese.

Decesso, invalidità, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore artigiano

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'annotazione nella sezione speciale, anche in mancanza dei requisiti previsti, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
Il soggetto che assume l'esercizio dell'impresa dovrà dichiarare la propria partecipazione all'attività.

Modulistica

PDF Descrizione
Modello dichiarazione relativa a elenco soci lavoranti e non lavoranti per le società cooperative  in formato pdf Modello dichiarazione relativa a elenco soci lavoranti e non lavoranti per le società cooperative

Riferimenti normativi

Legge regionale 22/10/2008 n. 53 - Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane.



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