Concorrenza sleale

Modalità di contrasto alle diverse forme di concorrenza sleale e ruolo della Camera di Commercio.

Ultimo aggiornamento:

09 Gennaio 2023

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Cos'è

La concorrenza sleale, definita all'art. 2598 del codice civile, consiste in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente ed è riscontrabile laddove al contempo:

  • due o più imprese ineriscono la medesima fetta di mercato (per tipologia di prodotti e servizi e per ambito territoriale);
  • un'impresa ponga in essere comportamenti scorretti nei confronti di uno o più concorrenti al fine di sviare (anche solo in via potenziale) l'altrui clientela.

I comportamenti scorretti di cui sopra, individuati per categorie proprio all'art. 2598 c.c., possono essere i più svariati e vanno dall'imitazione di prodotti, nomi e segni distintivi alla pubblicità ingannevole, dalla denigrazione dell'altrui lavoro o prodotto allo sfruttamento di notizie riservate.

Come tutelarsi

Per denunciare un atto di concorrenza sleale è necessario depositare un ricorso dinanzi al Tribunale di competenza. L'art. 2599 c.c. prevede infatti che "La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti".

Il danneggiato può altresì chiedere il risarcimento del danno purché concorra il requisito soggettivo del dolo o della colpa del concorrente che si sia reso autore delle violazioni in questione.

Il legislatore ha previsto anche una seconda tipologia di tutela, di natura extra-giudiziale, che coinvolge l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM).

L'Autorità, infatti, vigila affinché le imprese non mettano in atto comportamenti tali da restringere la concorrenza, danneggiando così i consumatori e chi opera correttamente sul mercato.

L'AGCM interviene anche quando un'azienda abusa del suo potere di mercato, imponendo prezzi troppo elevati o limitando l'accesso ai potenziali concorrenti.

Quando due aziende si fondono, o un'azienda ne rileva un'altra, l'Autorità verifica che la nuova impresa non abbia un eccessivo potere di mercato e se ritiene che esistano rischi, può vietare la fusione o imporre misure che mitighino gli effetti anticoncorrenziali.

L'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato può avviare un'istruttoria d'ufficio o a seguito di una segnalazione da parte di un'impresa che reputi di essere danneggiata dal comportamento denunciato, di una pubblica amministrazione ma anche di un singolo cittadino.

Come agisce la Camera di commercio

In aggiunta alle forme di tutela già descritte, si segnala che tra le competenze attribuite dalla Legge n. 580/93 alle Camere di Commercio, grande rilievo assume la legittimazione alla proposizione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale. L'art. 2 comma 8 recita infatti: "Le Camere di Commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c."

L'obiettivo è quello di favorire un sano dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, tale da garantire sia le imprese che il consumatore finale, cui va assicurata la correttezza e la trasparenza del mercato.

L'azione di repressione della concorrenza sleale potrà dunque essere intrapresa dalla Camera di Commercio ogniqualvolta il mercato concorrenziale nel suo complesso sia minacciato da comportamenti lesivi di interessi pubblici o privati e sia necessario un intervento mirato a inibire il perpetrarsi di tale comportamento.

In tale attività, disciplinata da un apposito Regolamento, la Camera di Commercio di Pistoia-Prato potrà agire sia d'ufficio che su denuncia di parte e dovrà innanzitutto valutare se si sia in presenza o meno di comportamenti scorretti o illeciti.



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