Preimballaggi

Tali prodotti, anche allo scopo di evitare successive alterazioni, sono chiusi, cioè sigillati o confezionati in modo tale che la loro indebita manipolazione sia evidente a chiunque: è un preconfezionato, ad esempio, la bottiglia di acqua così come la confezione di detersivo.
La misurazione di tale confezioni, prodotte anche in lotti molto numerosi, può rivelarsi critica e pertanto è stata oggetto di specifica e complessa regolamentazione che pone obblighi a carico del fabbricante di tali prodotti, allo scopo di tutelare il consumatore ed evitare alterazioni del mercato e operazioni di concorrenza sleale.

Le norme in materia sono la legge 25 ottobre 1978 n. 690 (che recepisce normativa europea) e il D.P.R. 26 maggio 1980 n. 391; gli adempimenti prescritti sono sostanzialmente sovrapponibili con alcune sottolineature: attenendosi alla prima il produttore potrà commercializzare il proprio prodotto su tutto il territorio della U.E. (apponendo il marchio "е"); se invece seguirà il secondo dovrà limitare la vendita all'interno del nostro Paese.

Ultimo aggiornamento:

19 Dicembre 2022

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Cosa è

A cosa si applica questa disciplina? Per preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto, per essere definito preconfezionato, deve possedere le tre seguenti caratteristiche:

  • essere stato chiuso in un imballaggio in assenza dell'acquirente;
  • la quantità del prodotto contenuta nell'imballaggio deve avere un valore prefissato;
  • tale quantità non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
ATTENZIONE: Non tutti i prodotti sono tecnicamente "preconfezionati"

Esistono anche prodotti venduti già confezionati ma che non sono tecnicamente preconfezionati perché manca una delle caratteristiche sopra indicate: ad esempio la carne confezionata in vaschette non è un preconfezionato in quanto ogni vaschetta ha un suo proprio peso. Questo tipo di prodotti prende il nome di "preincartato".

Le indicazioni obbligatorie

I prodotti preconfezionati (o preimballati) devono recare, a cura del fabbricante, un corredo di informazioni molto accurate al riguardo della misurazione che, essendo apposte sugli oggetti, sono definite iscrizioni metrologiche. Le suddette iscrizioni devono essere permanenti cioè indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto. Devono insomma risultare esposte alla normale attenzione dell'acquirente. E' inoltre vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale (quella cioè virtualmente contenuta nella confezione) con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità, come “circa” o altri termini analoghi.

Il prodotto qualificato come preimballato o preconfezionato deve recare le seguenti iscrizioni:

  • massa (in chilogrammi o grammi) o volume nominale (in litri, centilitri o millilitri) del prodotto contenuto;
  • unità di misura, che segue l'indicazione della quantità nominale;
  • peso netto sgocciolato di un alimento, nel caso in cui un alimento solido è presentato in un liquido di copertura;
  • marchio o una iscrizione che individui chi ha effettuato o chi ha fatto effettuare il confezionamento/riempimento;
  • l'importatore in caso di preimballaggi provenienti da stati non membri dell'Unione Europea;
  • marchio (altezza minima 3 mm) nel caso in cui il preconfezionato sia prodotto in conformità alla normativa europea.

Le iscrizioni hanno una dimensione minima rapportata al volume o al peso degli oggetti etichettati:

Caratteristiche dimensionali
Quantità nominale (g o ml)
Altezza minima carattere
Qn <= 50 2 mm
50 < Qn <= 200 3 mm
200 < Qn <= 1000 4 mm
Qn > 1000

Il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unità di misura usata o eventualmente dal suo nome per esteso. Non deve mai essere usato il “puntino” dopo l'unita di misura e le unità di misura utilizzabili sono esclusivamente le seguenti:

Volume Massa
litri (L o l) chilogrammi (kg)
centilitri (cL o cl) grammi (g)
millilitri (mL o ml)

Per i preimballaggi di tipo CE il marchio, di altezza superiore a 3 mm, è il seguente:

immagine marchio per preimballaggi

Nel caso di imballaggi in volume possono essere utilizzate bottiglie recipienti misura le cui caratteristiche sono indicate dall'art. 9 del D.L. 451/1976 fornite delle indicazioni metrologiche dell'art. 13.

Controlli del fabbricante

La quantità di prodotto contenuta in un preimballaggio deve essere misurata o controllata sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento (fabbricante) oppure dell'importatore; la misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale, idoneo alle operazioni da compiere e in regola con le disposizioni metriche in vigore.

Sono state stabilite le seguenti tolleranze, in relazione alla quantità nominale di un prodotto preconfezionato:

Quantità nominale Qn
(g o ml)
Errori massimi tolleranti in meno
% Qn
Errori massimi tolleranti in meno
g o ml
Da 5 a 50 9 -
Da 50 a 100 - 4,5
Da 100 a 200 4,5 -
Da 200 a 300 - 9
Da 300 a 500 3 -
Da 500 a 1000 - 15
Da 1000 a 10000 1,5 -
Da 10000 a 15000 - 150
Oltre 15000 1 -

Nessun preimballaggio che sia scarso di due volte il valore della tolleranza può essere posto in commercio; inoltre il lotto deve rispettare ulteriori requisiti: il contenuto effettivo medio (in relazione alla quantità nominale) e la percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno, oltre la tolleranza, sono definiti difettosi e devono essere tali da superare i controlli previsti dal metodo statistico prescelto e applicato, in base alla normativa vigente.

Ai sensi della circolare ministeriale n. 71/2 del 17/09/1995, tale obbligo è da considerarsi soddisfatto se chi effettua il riempimento procede ad un controllo statistico secondo norme nazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da enti di normazione (UNI,ISO). Le procedure, i metodi e le registrazioni relative agli strumenti di misura utilizzati e ai controlli effettuati devono essere tenute a disposizione del personale dell'Ufficio Metrologia.

Per i prodotti la cui quantità è espressa in volume gli obblighi della misurazione o del controllo sono soddisfatti anche mediante l'utilizzo delle bottiglie recipienti-misura.

Il controllo statistico non è richiesto solo qualora i preimballaggi siano riempiti manualmente e ciascuno sia pesato su uno strumento di misura legale in regola con le disposizioni metriche in vigore.

Controlli dell'Ispettore metrico

Gli ispettori della Camera di Commercio provvedono a verificare la correttezza delle registrazioni e delle  iscrizioni apposte, l'impiego di adeguati strumenti di misura, l'adozione di idonee procedure e la corrispondenza fra quantità nominale dichiarata (nelle iscrizioni apposte sull'oggetto) e quella effettiva e il rispetto delle regole di tolleranza.

Le modalità per i controlli del peso o volume dei preimballati sono previste dall'allegato II alla legge 690/78 che prevede sistemi di campionamento diversi nel caso si debba ricorrere ad un controllo non distruttivo o ad uno distruttivo.

Riferimenti normativi

D.L. 03/07/1976 n. 451 - Bottiglie impiegate come recipienti-misura

L. 25/10/1978 n. 690 - Disciplina europea relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

D.P.R. 26/05/1980 n. 391 - Disciplina relativa al preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

A cura di

Ufficio Metrologia

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612778

metrico@ptpo.camcom.it

L'Ufficio riceve su appuntamento



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